Covid-19 Informazioni per i viaggiatori

Spostamenti da e per i paesi esteri

Immagine profilo

da Segreteria

del martedì, 06 aprile 2021

A tutta la comunità scolastica

Spostamenti da e per i Paesi dell'Unione Europea

L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.

Pertanto per chi rientra in Italia da un Paese dell’Elenco C è obbligatorio: 

  • sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico

Queste disposizioni non si applicano a chi rientra nelle condizioni di deroga come previsto dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021. Consulta la sezione Deroghe.

Spostamenti da e per l’estero 

L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021, che saranno effettive dal 7 al 30 aprile 2021.

Consulta gli elenchi con le informazioni per gli spostamenti da e per l'estero:

  • Elenco A  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
  • Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
  • Elenco C - Austria (con limitazioni specifiche), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira),  Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
  • Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2
  • Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
    Regole specifiche per chi ha soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord