Accesso civico

Riferimenti normativi:
Art. 5, c. 1, 4, D.lgs 33/2013

https://www.anticorruzione.it/-/accesso-civico-e-accesso-civico-generalizzato

Accesso agli atti

Al fine di favorire la partecipazione ed assicurare l’imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, la legge tutela il diritto di chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante, cioè diretto, concreto ed attuale, ad accedere agli atti amministrativi prendendone visione e ed estraendone copia.

ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto d’accesso può essere esercitato per:

  • ottenere copia o visionare un atto amministrativo;
  • avere in generale un pronunciamento formale da parte di una pubblica amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che l’hanno indotta a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
  • sollecitare una risposta da parte della stessa amministrazione;
  • acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
  • conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione;
  • conoscere i criteri di gestione delle pratiche.

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, debitamente motivata, può effettuarsi utilizzando il modello allegato da inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio responsabile del procedimento

DIRIGENTE SCOLASTICO miic8dr008@icsottocorno.edu.it 

L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie avviene previo pagamento dei diritti previsti per legge (mediante apposizione di marche da mettere sul modello di richiesta e da annullarsi con timbro a datario).

Per ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  (introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016) si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e/o dati e detenuti dalla P.A. - e nello specifico dagli Uffici di questo Istituto Comprensivo - ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatorianel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

  • La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere redatta secondo il modello allegato
  • La richiesta deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico con una mail all'indirizzo miic8dr008@pec.istruzione.it , l’informazione e/o il dato oggetto della richiesta;
  • La richiesta può essere trasmessa alternativamente tramite: posta ordinaria oppure posta elettronica all’indirizzo e-mail miic8dr008@istruzione.it.
  • La richiesta di accesso civico è gratuita (salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali);
  • La richiesta non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o dati di interesse per i quali si fa richiesta.

Non sono ammesse richieste di accesso civico generiche, in quanto l’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

Il Procedimento

Il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvederà ad istruire l’istanza secondo quanto previsto dai commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico.

Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione del procedimento resta sospeso; decorso tale termine il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e il Dirigente dell’Ufficio che detiene i documenti/dati/informazioni decidesse comunque di accogliere l’istanza, ha l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 del citato art. 5 prevede che, nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell’accesso civico

La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.

I Responsabili

I Responsabili dell’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, sono i Dirigenti degli Uffici che detengono i documenti/dati/informazioni oggetto di richiesta.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dei Dirigenti degli Uffici interessati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo mail:    accessocivico@istruzione.it

Amministrazione Trasparente
  • Dirigenti
    Art. 10, c. 8, lett. d; Art. 15, c. 1,2,5; Art.41, c. 2,3
  • OIV
    Art. 10, c. 8, lett. c, D.lgs. n. 33/2013
  • Prevenzione della corruzione
    Art. 43, c. 1 del D.lgs. n. 33/2013, Art. 18, c. 5, D.Lgs 39/2013, Art. 1, c. 3, 14 della L. n 190/2012 e Delibera Anac 430/2016
  • Dati ulteriori
    Art. 7-bis, c. 3, D.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 9, lett. f), L. n. 190/2012